Il regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario stabilisce una serie di diritti fondamentali per i passeggeri del trasporto ferroviario, obbligando le imprese ferroviarie a una maggiore responsabilità nei confronti dei loro clienti.
SINTESI
Il presente regolamento stabilisce i diritti e gli obblighi dei beneficiari dei servizi ferroviari di trasporto passeggeri, al fine di migliorare l’efficienza e l’attrattiva del trasporto ferroviario nei confronti dei passeggeri.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti i viaggi e servizi ferroviari forniti da una o più imprese ferroviarie titolari di licenza in virtù della direttiva 95/18/CE.
Esso non si applica ai servizi di trasporto e alle imprese ferroviarie che non hanno ottenuto le licenze.
Uno Stato membro può accordare ai servizi di trasporto passeggeri nazionali una deroga alla maggior parte degli articoli del regolamento per un periodo massimo di cinque anni: questo è rinnovabile per due volte. Inoltre può esonerare dall’applicazione delle disposizioni del presente regolamento i servizi ferroviari urbani, extraurbani e regionali per passeggeri.
Diritti dei passeggeri
I passeggeri del trasporto ferroviario hanno i seguenti diritti fondamentali:
Contratto di trasporto, informazioni e biglietti
I passeggeri devono essere informati in maniera chiara ed accessibile:
Le imprese ferroviarie devono agevolare l’acquisto di biglietti da parte dei passeggeri ferroviari. I biglietti sono in genere venduti almeno attraverso le biglietterie o i distributori automatici, o a bordo dei treni o tramite qualsiasi tecnologia dell’informazione avente ampia diffusione (internet, telefono).
Responsabilità delle imprese ferroviarie per i passeggeri
Il presente regolamento rafforza i diritti dei passeggeri ad un risarcimento in caso di decesso o di lesioni. Un pagamento anticipato dovrà:
Ritardi e soppressioni
Il regolamento rafforza i diritti dei passeggeri ad un risarcimento in caso di ritardo o soppressione. I passeggeri possono richiedere un compenso minimo pari a:
Nel caso di un ritardo all’arrivo o alla partenza, i passeggeri hanno diritto a:
Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta
Il presente regolamento conferisce i seguenti diritti alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta:
Sicurezza, reclami e qualità del servizio
Il regolamento impone alle imprese ferroviarie e ai gestori delle stazioni di garantire la sicurezza personale dei passeggeri nei treni e nelle stazioni, cooperando con le autorità pubbliche.
Le imprese ferroviarie sono tenute ad istituire un efficace meccanismo di trattamento dei reclami. Esse provvedono a un’ampia diffusione tra i passeggeri delle loro coordinate e delle lingue di lavoro, nonché a rispondere ai passeggeri stessi rispettando scadenze brevi. I passeggeri possono reclamare presso qualsiasi impresa ferroviaria coinvolta.
Le norme minime di qualità del servizio per le imprese ferroviarie sono:
Esecuzione da parte degli Stati membri
Gli Stati membri devono designare uno o più organismi responsabili dell’esecuzione del regolamento. I passeggeri hanno la possibilità di presentare un reclamo a uno qualsiasi dei suddetti organismi, qualora ritengano che non siano stati rispettati i loro diritti.
Tali Stati membri devono altresì varare sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive per le infrazioni al regolamento.
Contesto
Il presente regolamento si inscrive nella politica comune dei trasporti e nella volontà di tutelare i diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario.
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale |
Regolamento (CE) n. 1371/2007 |
3.12.2009 |
– |
GU L 315 del 3.12.2007 |
ATTI COLLEGATI
Comunicazione della Commissione, del 3 marzo 2004, intitolata Il futuro dell’integrazione del sistema ferroviario europeo: il terzo pacchetto ferroviario [ COM(2004) 140 def. – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
Relazioni
Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: applicazione del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario [ COM(2013) 587 final – Non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].
La presente relazione vaglia lo stato di applicazione del regolamento negli Stati membri dell’UE, traendo la conclusione che:
Ultima modifica: 13.03.2014
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